PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo dell'attività sportiva, quale elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità. Al fine di potenziare l'educazione motoria e sportiva è istituito, nelle scuole primarie e negli istituti comprensivi, l'organico aggiuntivo dei docenti specialisti di educazione fisica e sportiva, per il quale hanno titolo di accesso nei concorsi al ruolo o al conferimento di supplenze i laureati in scienze motorie, di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ad essi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136.
      2. L'organico aggiuntivo di cui al comma 1 è istituito nella misura di un docente specialista ogni venti classi della scuola primaria.

Art. 2.

      1. Il docente specialista di educazione fisica e sportiva, oltre a compiti di collaborazione e di supporto agli insegnanti di classe nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica-valutazione dei percorsi didattici delle scienze motorie e sportive, svolge attività di coordinamento e di insegnamento all'interno del laboratorio di educazione sportiva, di cui all'articolo 4.
      2. L'orario di servizio del docente specialista di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.

Art. 3.

      1. Ferma restando l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche, il monte ore minimo riservato

 

Pag. 4

all'insegnamento delle scienze motorie e sportive, relativo all'intero corso di studi, è pari a trecentotrenta ore.

Art. 4.

      1. Al fine di garantire, nel campo dell'educazione sportiva, livelli essenziali di prestazione uniformi nel territorio nazionale, presso ogni scuola primaria, comprese quelle annesse agli istituti comprensivi, è istituito il laboratorio di educazione sportiva, per un monte ore, relativo all'intero corso di studi, pari ad almeno centosessantacinque ore.
      2. Le attività del laboratorio di cui al comma 1 sono programmate in base ad uno specifico progetto inserito nel piano dell'offerta formativa di istituto.
      3. Il progetto di cui al comma 2 può svilupparsi anche in rete con altre istituzioni scolastiche e in sinergia con federazioni sportive, enti di promozione sportiva e società o associazioni loro affiliate, amministrazioni locali e altri enti interessati all'educazione dei giovani e alla prevenzione della dispersione scolastica.
      4. L'attività del laboratorio di cui al comma 1 è finalizzata a:

          a) promuovere la pratica sportiva affinché diventi abitudine di vita;

          b) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti comportamentali e socializzanti;

          c) favorire l'integrazione dell'educazione sportiva nell'ambito del curricolo;

          d) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione;

          e) offrire l'opportunità di partecipare ad attività sportive agli studenti che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico.